NASpI anche per chi si dimette per sfuggire a uno stalker: la svolta INPS

Con il messaggio n. 2540 del 3 agosto 2026 l'INPS interviene su un tema delicato e finora privo di indicazioni operative   ovvero il diritto alla NASpI per la lavoratrice o il lavoratore che si dimettono per sottrarsi ad atti persecutori  (stalking)   o a violenza di genere.

 Il documento, frutto di un confronto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, stabilisce a quali condizioni queste dimissioni possano essere equiparate alle dimissioni per giusta causa, con conseguente accesso alla prestazione di disoccupazione. 

La valutazione della domanda NASpI in questi casi non è automatica, ma richiede una verifica di elementi fattuali specifici . 

Vediamo le istruzioni operative.

Diritto alla Naspi dopo dimissioni per atti violenti: le norme

Il punto di partenza resta l'articolo 3 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, che riconosce la NASpI in caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, includendo espressamente le dimissioni per giusta causa. 

La giusta causa, a sua volta, trova fondamento nell'articolo 2119 del Codice civile, che la individua in una causa che non consente la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro. 

Due pronunce guidano l'interpretazione applicata dall'INPS: 

  1. la sentenza della Corte Costituzionale n. 269/2002, secondo cui, in presenza di una condizione di improseguibilità del rapporto, le dimissioni vanno ricondotte al comportamento di un altro soggetto, e lo stato di disoccupazione che ne deriva è da considerarsi involontario ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione; 
  2. la sentenza della Cassazione, sez. lavoro, n. 11051/2015, che ammette come causa di improseguibilità anche le sopravvenute condizioni di salute del lavoratore, a prescindere da un inadempimento del datore di lavoro o di un terzo.

Su queste basi, anche condotte di terzi estranei all'ambiente di lavoro possono, in linea di principio, configurare la giusta causa di recesso.

Riferimento Contenuto rilevante
Art. 2119 c.c. Definisce la giusta causa di recesso come causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto
Art. 3, D.Lgs. n. 22/2015 Riconosce la NASpI in caso di cessazione involontaria, incluse le dimissioni per giusta causa
Corte Cost. n. 269/2002 (17-24 giugno 2002) Lo stato di disoccupazione da dimissioni per improseguibilità del rapporto è involontario ex art. 38 Cost.
Cass. sez. lavoro n. 11051/2015 (28 maggio 2015) Ammette come causa di improseguibilità anche le condizioni di salute sopravvenute del lavoratore
Circolari INPS n. 97/2003, n. 163/2003, n. 21/2023 Precedenti casistiche di giusta causa rilevanti per la NASpI
Raccomandazione Rec (2002)5 – Consiglio d'Europa (30 aprile 2002) Indica agli Stati membri politiche di protezione delle donne vittime di violenza
Messaggio INPS n. 2540 del 3 agosto 2026 Chiarisce l'accesso alla NASpI per dimissioni legate a violenza di genere

Novità e istruzioni operative

La novità riguarda i casi, portati all'attenzione dell'INPS, di lavoratrici vittime di atti persecutori costrette a dimettersi per tutelare la propria incolumità.

 Il Ministero del Lavoro, interpellato dall'Istituto, ha chiarito che il verificarsi di atti persecutori o di violenza di genere nei confronti della lavoratrice o del lavoratore – anche se provenienti da soggetti estranei all'ambiente di lavoro – può integrare la situazione di oggettiva impossibilità di prosecuzione del rapporto richiesta dall'articolo 2119 c.c., e quindi legittimare l'accesso alla NASpI.

Il chiarimento, tuttavia, non apre le porte a un riconoscimento automatico: la mera sussistenza di atti persecutori o violenza subita nella vita privata, del tutto scollegata dal contesto lavorativo, non basta da sola a giustificare la NASpI. Serve un collegamento funzionale documentato tra la violenza subita e il rapporto di lavoro.

Istruzioni operative per datori e consulenti

Per la gestione pratica delle domande, occorre verificare che ricorrano, alternativamente o congiuntamente, due condizioni:

  1. Impatto psicofisico incompatibile con il lavoro: la violenza subita deve ripercuotersi sull'equilibrio psicofisico della vittima al punto da rendere impossibile lo svolgimento dell'attività lavorativa, secondo la logica già tracciata dalla Cassazione n. 11051/2015 in tema di tutela della salute.
  2. Correlazione con le abitudini legate al lavoro: gli atti persecutori devono porsi in stretta relazione con le normali abitudini della vittima connesse all'attività lavorativa – l'esempio tipico richiamato dal messaggio è quello di molestie o pedinamenti reiterati lungo il tragitto casa-lavoro.

In presenza di queste circostanze, la cessazione del rapporto non è considerata una libera scelta del lavoratore, ma un recesso necessitato per la salvaguardia dell'incolumità personale: le dimissioni vanno quindi trattate come dimissioni per giusta causa per fatto del terzo, con diritto alla NASpI.

Scarica il messaggio 2540/2026

Messaggio INPS 2540 2026

FAQ di chiarimenti

Le dimissioni per violenza subita fuori dal lavoro danno sempre diritto alla NASpI? 

No. Il messaggio 2540/2026 chiarisce che gli atti persecutori subiti nella vita privata, se del tutto scollegati dall'ambiente o dalle abitudini lavorative, non sono di per sé sufficienti: serve un collegamento funzionale documentato con il rapporto di lavoro.

Cosa deve fare la lavoratrice o il lavoratore al momento delle dimissioni? 

È opportuno che la comunicazione di dimissioni indichi espressamente la causale "giusta causa per fatto del terzo" e sia accompagnata, se disponibile, da documentazione oggettiva (denunce, referti, provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ordini di protezione).

Chi decide se le dimissioni sono davvero per giusta causa?

 La valutazione in prima battuta spetta all'INPS in sede di esame della domanda NASpI, sulla base degli elementi documentali forniti; in caso di contestazione, l'accertamento definitivo della sussistenza della giusta causa resta rimesso al giudice del lavoro.

Che ruolo ha il datore di lavoro in questi casi?

 Il datore di lavoro non deve necessariamente essere responsabile o coinvolto negli atti persecutori: la giusta causa può derivare anche dal comportamento di un terzo estraneo al rapporto di lavoro. È comunque utile che l'ufficio HR conservi traccia della causale indicata nelle dimissioni e di eventuali comunicazioni ricevute dalla lavoratrice o dal lavoratore.

Quali esempi concreti possono integrare la giusta causa secondo il messaggio INPS? 

Il messaggio cita, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli atti persecutori o le molestie reiterate subite lungo il tragitto abituale casa-lavoro, tali da impedire alla vittima di raggiungere la sede di lavoro in condizioni di sicurezza.

La sola denuncia alle autorità è sufficiente per ottenere la NASpI?

 La denuncia è un elemento probatorio importante ma va inserita in un quadro complessivo di elementi oggettivi che dimostrino sia l'impatto psicofisico sulla capacità lavorativa, sia il collegamento con le abitudini legate al lavoro; la sola denuncia, senza questo nesso, potrebbe non essere ritenuta sufficiente.