Fondo Servizi Ambientali: finanziamento dei piani formativi
Con il messaggio n. 3724 del 9 dicembre 2025, l’INPS fornisce le istruzioni operative e contabili per l’accesso al finanziamento dei programmi formativi nell’ambito del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali. Le indicazioni sono rivolte in modo diretto a datori di lavoro e consulenti/intermediari, e riguardano in particolare:
- le modalità di presentazione dell’istanza,
- i limiti di finanziabilità e
- la corretta esposizione del conguaglio nel flusso Uniemens.
Il fondo di solidarietà servizi ambientali
La misura trova fondamento nell’articolo 6, comma 1, lettera d) del D.I. 9 agosto 2019, n. 103594 (istitutivo del Fondo), come modificato dal D.I. 29 settembre 2023. La norma prevede che il Fondo possa provvedere al finanziamento di prestazioni in favore dei lavoratori, anche eventualmente in esubero, per assicurare l’effettuazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con fondi nazionali/territoriali/regionali/UE.
Sul piano regolamentare, il Comitato amministratore del Fondo, con delibera n. 33 del 21 luglio 2025, ha approvato il Regolamento programmi formativi, che disciplina le modalità di accesso alla prestazione. Il messaggio INPS interviene quindi a scioglimento della riserva richiamata nel paragrafo 4.2 della circolare n. 85 del 26 luglio 2024, fornendo il quadro applicativo per la fase di domanda e conguaglio.
Istruzioni operative: domanda, scadenze, calcolo importi
La domanda può essere trasmessa dalla data di pubblicazione del messaggio (9 Dicembre 2025) tramite portale INPS, accedendo con SPID (livello 2), CIE 3.0 o CNS.
Il percorso operativo indicato è: ricerca “Servizi per aziende e consulenti” → “CIG e Fondi di solidarietà” → “Fondi di solidarietà”, quindi selezione di: Intervento “002 Formazione” e Fondo “Fondo Servizi Ambientali”, con inserimento di matricola aziendale e periodo richiesto.
Sul piano dei termini, l’istanza è presentabile per gli importi effettivamente fruiti:
- dal giorno successivo alla conclusione dell’intervento formativo e
- non oltre il sesto mese da tale data (o dalla data dell’accordo se successiva).
La domanda deve includere, oltre ai dati aziendali, elementi essenziali quali: periodo di formazione; numero lavoratori; totale ore svolte; importo da finanziare; data accordo sindacale; dichiarazione di responsabilità sull’eventuale utilizzo di altri finanziamenti (nazionali/territoriali/regionali/UE) e sull’eventuale ricorso congiunto con altre prestazioni ordinarie.
Sono obbligatori gli allegati: copia dell’accordo sindacale e elenco lavoratori beneficiari, con per ciascuno retribuzione oraria lorda, ore di formazione e retribuzione da finanziare.
Attenzione anche ai limiti:
- l’intervento non può superare 12 mesi;
- l’importo per lavoratore è pari alla retribuzione oraria lorda × ore formazione, al netto di eventuali concorsi di altri fondi; per il calcolo della retribuzione oraria, la retribuzione mensile di riferimento è l’imponibile previdenziale.
- Infine, opera il tetto aziendale: il finanziamento è riconosciuto entro il limite massimo della contribuzione dovuta dal datore, includendo anche contribuzione addizionale e straordinaria, e comunque nei limiti dei contributi ordinari dovuti fino al trimestre precedente, al netto degli oneri di gestione/amministrazione del Fondo.
Flusso Uniemens e conguaglio: cosa indicare (tabella operativa)
Per le istanze di finanziamento, i datori con posizioni contributive contraddistinte dal Codice autorizzazione “1Z” (o i consulenti/intermediari) devono associare alla domanda un codice identificativo “Ticket” (16 caratteri alfanumerici), prelevato da servizio web o generato dall’apposita funzione. Il Ticket serve a uniformare la gestione procedurale, ma non deve essere utilizzato per l’esposizione degli eventi nel flusso Uniemens.
Dopo la delibera del Comitato amministratore, la Struttura INPS territorialmente competente rilascia una autorizzazione conforme, necessaria per procedere al conguaglio.
| Fase / adempimento | Cosa fare | Dove/come (Uniemens o portale) | Note operative |
|---|---|---|---|
| Associazione Ticket alla domanda | Indicare un Ticket di 16 caratteri alfanumerici | In domanda sul servizio “Fondi di solidarietà” | Serve per la gestione procedurale; non va esposto in Uniemens |
| Autorizzazione INPS al conguaglio | Attendere l’autorizzazione della Struttura competente dopo la delibera | Rilasciata dalla Struttura INPS territorialmente competente | È condizione per il conguaglio |
| Numero autorizzazione | Valorizzare il numero rilasciato da INPS | Elemento <NumAutorizzazione> |
Inserire esattamente il numero di autorizzazione comunicato |
| Causale a credito | Indicare la causale prevista per recupero formazione | Elemento <CongFSolCausaleACredito>: L110 |
Significato: “Recupero formazione Fondi di solidarietà” |
| Importo a credito | Esporre l’importo da porre a conguaglio | Elemento <CongFSolImportoACredito> |
Coerente con autorizzazione e importi effettivamente fruiti |

