Decreto Automotive: i nuovi incentivi per la transizione industriale
Il MIMIT ha pubblicato il DPCM ‘Automotive’, che indirizza risorse pari a 1 miliardo 343 milioni di euro destinate al sostegno delle imprese della filiera per investimenti produttivi, ricerca, sviluppo e innovazione.
Previsti anche incentivi mirati per la mobilità sostenibile e il rinnovo del parco circolante dei veicoli commerciali.
In particolare, il decreto modula e destina le risorse del Fondo di cui all’art. 22, comma 1, del decreto- legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e sue successive modificazioni per gli anni dal 2026 al 2030, nonché le risorse del Fondo residue non utilizzate relative all’anno 2025, alle seguenti finalità:
a) riconoscimento degli incentivi per il sostegno agli investimenti delle imprese della filiera automotive, tramite gli strumenti degli Accordi per l’innovazione e dei Mini Contratti di sviluppo;
b) riconoscimento dei contributi all’acquisto di veicoli commerciali nuovi a basse emissioni;
c) riconoscimento dei contributi all’acquisto di veicoli nuovi delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e a basse emissioni;
d) riconoscimento dei contributi per l’installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1;
e) riconoscimento degli incentivi per gli acquisti di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici;
f) introduzione, a titolo sperimentale, di un programma di noleggio di autoveicoli a lungo termine a carattere sociale.
Con questo DPCM, oltre il 70% delle risorse sarà destinato ad Accordi per l’innovazione, rivolti a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, Contratti di sviluppo e Mini Contratti di sviluppo, nuovo strumento più compatibile con gli investimenti delle PMI dell’automotive.
Il Ministro Urso ha specificando che si tratta di: “Un piano strutturale che avrà l’obiettivo di sostenere la trasformazione della filiera, dalla componentistica ai nuovi sistemi di mobilità, fino alle tecnologie più avanzate per veicoli sostenibili, connessi, autonomi e sicuri”. “È la linea che abbiamo indicato fin dall’inizio, spostando l’asse dai sussidi al mercato al sostegno agli investimenti delle imprese, con strumenti mirati a sviluppo, ricerca, innovazione, riconversione produttiva e crescita industriale”
Contributo all’acquisto di veicoli commerciali nuovi a basse emissioni inquinanti)
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 marzo 2030, alle piccole e medie imprese come definite nell’allegato 1 del Regolamento GBER nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli commerciali di categoria N1 e N2 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato
in base alla massa massima ammissibile a pieno carico e all’alimentazione del veicolo, secondo la seguente tabella, fermo restando che, per i veicoli commerciali di categoria N1 e N2 ad alimentazioni tradizionali, il riconoscimento del contributo è subordinato alla contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 4.

I contributi di cui sopra sono riconosciuti per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo, il quale deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo e la cui proprietà deve essere mantenuta per almeno 24 mesi.
I contributi sono riconosciuti anche alle società di noleggio che hanno acquistato un veicolo commerciale, previa presentazione al concessionario di un ordine finalizzato alla stipula di un contratto di noleggio, di durata non inferiore a tre anni, sottoscritto con una PMI esercente attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi.
La società di noleggio concede alla PMI esercente attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi uno sconto obbligatorio nella misura del contributo ottenuto da ripartire sui canoni mensili dovuti dalla PMI che noleggia il veicolo incentivato.
Per il riconoscimento dei contributi, il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno 12 mesi al soggetto intestatario del nuovo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo.
Per il riconoscimento dei contributi è inserita nell’apposito sistema informatico al momento della prenotazione dei contributi una copia dell’atto di acquisto o dell’ordine finalizzato alla stipula di un contratto di locazione o di noleggio del veicolo.
I contributi sono corrisposti dal concessionario all’acquirente mediante compensazione con il prezzo d’acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al concessionario l’importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata confermata l’operazione.
L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero,
pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Per l’attuazione dell’intervento previsto dal presente articolo sono destinate risorse del Fondo pari a euro 40 milioni disponibili in conto residui 2025, a euro 40 milioni per ciascuno degli anni da 2027 al 2029 e pari a euro 20 milioni per l’anno 2030, a valere sugli stanziamenti previsti per le medesime annualità.
Per i veicoli di cui al presente articolo ad alimentazione esclusivamente elettrica a batteria (BEV) e a idrogeno (FCEV) è riservata una quota delle risorse pari al 40 per cento per ciascuno degli anni.
Contributo acquisto veicoli nuovi categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7
A decorrere dal 1° gennaio 2027 ed entro il 31 marzo 2030, a coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e è riconosciuto un contributo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 2.000 euro. Il contributo di cui al primo periodo è pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011, di cui si è proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente.
Dalle agevolazioni precedente sono escluse le persone giuridiche che esercitano attività di produzione, importazione, distribuzione e commercio di ciclomotori, motoveicoli, quadricicli, autoveicoli, rimorchi.
La proprietà del veicolo acquistato con il contributo di cui al comma 1 del presente articolo non può essere trasferita per almeno dodici mesi dalla data di acquisto, pena la revoca del medesimo contributo.
Il contributo è riconosciuto nel limite di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 e di 15 milioni per l’anno 2030. Una quota pari al 50 per cento delle risorse dei medesimi anni è riservata all’acquisto di veicoli delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e.
Contributo installazione impianti a GPL e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 marzo 2030, alle persone fisiche e giuridiche, ad esclusione delle persone giuridiche che esercitano attività di commercio di autoveicoli di categoria M1, che installano impianti nuovi a GPL o metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 omologati in una classe non inferiore a Euro 3, è riconosciuto un contributo fisso per l’installazione di impianti di alimentazione a GPL o metano pari rispettivamente ad euro 400,00 e ad euro 800,00.
Il contributo è corrisposto dall’installatore al beneficiario dell’impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all’impianto e all’operazione di installazione.
Le imprese costruttrici degli impianti di alimentazione a GPL o metano rimborsano all’installatore l’importo del contributo e, per l’esercizio in cui si provvede all’aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, recuperano tale importo quale credito di imposta.
Per le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si rimanda al decreto direttoriale del 3 giugno 2024 della Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy del Ministero delle imprese e del made in Italy.
Per l’attuazione dell’intervento previsto sono destinate risorse del Fondo pari a euro 4 milioni per l’anno 2026, 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 e a euro 1 milione per l’anno 2030, a valere sugli stanziamenti previsti per le medesime annualità.
Contributo acquisto infrastrutture per ricarica veicoli alimentati ad energia elettrica utenti domestici
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 marzo 2030, per l’acquisto di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici, è riconosciuto un contributo pari all’80 per cento del prezzo di acquisto e posa in opera, nel limite massimo di euro 1.500 per persona fisica richiedente. Il limite di spesa è innalzato ad euro 8.000 in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile.
Per l’attuazione dell’intervento sono destinate risorse del Fondo pari a euro 10 milioni disponibili in conto residui 2025, a 5 milioni per l’anno 2026, a 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 e a euro 8 milioni per l’anno 2030, a valere sugli stanziamenti previsti per le medesime annualità.
Con uno o più provvedimenti del Direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
Programma di noleggio a lungo termine sociale di autoveicoli a basse emissioni
E' istituito un programma di noleggio a lungo termine sociale di autoveicoli a basse emissioni destinato a persone fisiche con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000.
Il contratto di noleggio prevede la locazione di durata non inferiore a 36 mesi di un veicolo di categoria M1 acquistato e immatricolato in Italia, nuovo di fabbrica e omologato in una classe non inferiore a Euro 6 con emissioni fino a 135 grammi per chilometro di anidride carbonica.
L’utente del programma è obbligato a rottamare un veicolo di categoria M1 di classe fino a Euro 4 immatricolato in Italia, intestato a lui o ad uno dei familiari conviventi, da almeno 12 mesi.
La sperimentazione del citato programma ha termine entro il 30 giugno 2030.
Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy sono individuate le modalità operative e gestionali del citato programma, nonché i rapporti intercorrenti e le modalità operative di declinazione della misura con il soggetto gestore.
Per l’acquisto di beni e servizi essenziali per l’attuazione del programma sono destinate risorse del Fondo pari a euro 50.000.000,00 disponibili in conto residui 2025. Il soggetto deputato all’acquisto di tali beni e servizi è il soggetto gestore di cui al comma seguente.
Per l’attuazione e gestione del citato programma il Ministero delle imprese e del made in Italy si avvale dell’Automobile Club d’Italia (ACI), in quanto ente pubblico con idonee competenze in materia di servizi legati alla mobilità, nel rispetto della vigente normativa applicabile.
Alla scadenza del contratto di noleggio e comunque al termine del periodo di sperimentazione, il
veicolo può essere da ACI:
a) in via preferenziale, ceduto al medesimo utente attraverso un contratto di compravendita con prezzo scontato in misura non inferiore al 10 per cento rispetto a quello risultante dalle quotazioni medie di mercato, previa manifestazione di interesse da parte dell’utente da sottomettere ad ACI entro 90 giorni dal termine del contratto di noleggio;
b) in subordine, ceduto al costruttore aggiudicatario della Gara per la fornitura degli autoveicoli
attraverso l’attivazione della opzione di “buy back” contrattualmente predefinita, ovvero ad altro
soggetto attraverso un contratto di compravendita con prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato;
c) in caso dell’impossibilità della realizzazione di ciascuna delle due precedenti opzioni di vendita,
ACI può alienare le autovetture anche ad un prezzo inferiore alle quotazioni medie di mercato mediante avviso pubblico.
Gli introiti della vendita del veicolo di cui al comma precedente sono utilizzati da ACI per l’acquisto di nuove auto da impiegare ai fini del programma e/o per la copertura degli oneri di gestione operativa del programma rendicontati ed approvati dal Ministero. ACI al fine di contenere fin da subito l’importo del canone pagato dai beneficiari del Programma, considererà tali introiti come attualizzati dal primo giorno del Programma stesso.

